Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, che sono oimagesntologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.

Può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.

Invero, con l’entrata in vigore del t.u.b, la struttura del credito fondiario ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sua sottrazione al divieto di cui all’art. 1283 c.c..

Va pure esclusa la vigenza in materia di un uso normativo, preesistente all’entrata in vigore del codice civile, che deroghi alla citata disposizione.

DEROGA

La deroga al disposto dell’art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

 

 

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